Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34171 - pubb. 24/01/2026
Attestazione di carenza di attivo ex art. 268, comma 3, ccii e controllo di legalità del tribunale
Tribunale Salerno, 26 Dicembre 2025. Pres., est. Valiante.
Liquidazione Controllata – Istanza del creditore – Eccezione del debitore ex art. 268, comma 3, CCII – Attestazione dell’OCC di carenza di attivo – Giudizio prognostico circa l’esito di azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie – Controllo del Tribunale
L’art. 268 CCII, co. 3, nell’affidare all’attestatore la verifica di acquisibilità di attivo, anche a mezzo esercizio di azioni giudiziarie, non può certamente e verosimilmente richiedere un giudizio prognostico di tali azioni – salva la assoluta carenza di presupposti di proponibilità ab origine – ogni giudizio essendo notoriamente inciso da un quoziente di alea insopprimibile.
Il compito del Tribunale, tuttavia, consiste nel valutare se sopravviva un margine di utilità prospettica dalla apertura della liquidazione controllata, che non può essere negato sulla scorta di una pretesa prognosi sfavorevole dei giudizi in questione; al contrario, la stessa ipotizzabilità di tali iniziative giudiziarie costituisce di per se’ una possibile utilità prospettica per la massa di creditori (né l’art. 268 CCII richiede altro che possibilità di acquisire attivo, fuor di certezze granitiche), che non compete al Tribunale degradare al rango di mere congetture fantasiose – spettando ogni valutazione solo al futuro giudice eventualmente competente a decidere.
In assenza dunque di elementi probatori certi ed oggettivi che consentano a priori di escludere in assoluto la percorribilità giudiziaria di tali iniziative, va concluso che sussiste la possibilità di acquisizione di attivo e, dunque, l’utilità prospettica astratta della procedura. (Luigi Amendola) (Riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell’avv. Luigi Amendola del foro di Salerno
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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