Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34144 - pubb. 20/01/2026

Azione revocatoria di pagamenti programmati e proiezione della conoscenza

Cassazione civile, sez. I, 02 Gennaio 2026, n. 101. Pres. Pazzi. Est. Amatore.


Revocatoria fallimentare – Scientia decoctionis – Valutazione ex ante


Scientia decoctionis – Accertamento presuntivo – Giudizio di merito


Pagamenti programmati – Piano di rientro – Proiezione della conoscenza


Esimente dei termini d’uso – Ambito applicativo


Pagamenti dilazionati ex post – Esclusione dei termini d’uso



In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza deve sussistere al momento dell’atto revocabile, ma gli elementi indiziari che la rivelano devono necessariamente precedere l’atto, trattandosi di una valutazione ex ante della condizione psicologica dell’accipiens.


L’accertamento della scientia decoctionis in capo al terzo, anche mediante presunzioni, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non apparente.


Quando i pagamenti sono eseguiti in attuazione di un piano di rientro, la consapevolezza iniziale dello stato di insolvenza del debitore si estende ai successivi atti solutori, salvo prova, a carico del creditore, del sopravvenire di fatti idonei a mutare in senso favorevole la situazione economica del debitore.


L’esimente di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. riguarda i pagamenti del prezzo di forniture di beni e servizi inserite nel ciclo produttivo dell’impresa e non si applica ai pagamenti eseguiti, a fronte di un pregresso inadempimento, in attuazione di piani di rientro concordati ex post per debiti già scaduti.


I pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti, perché volti a dare esecuzione a un piano di rientro successivamente concordato per il pagamento di forniture già ricevute, non sono riconducibili all’esimente dei termini d’uso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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