Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34094 - pubb. 10/01/2026

Il Tribunale di Arezzo circa i rapporti tra liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente

Tribunale Arezzo, 12 Novembre 2025. Pres., est. Pani.


Liquidazione Controllata – Istanza del debitore – Rapporti con l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII – Attestazione positiva dell’OCC circa l’attivo disponibile – Risorse ritraibili inferiori alla soglia ex art. 283, comma 2, CCII – Apertura della liquidazione – Ammissibilità



In relazione al rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, in un'ottica costituzionalmente orientata, tenuto conto delle indubbie frizioni ermeneutiche che il nuovo secondo comma dell'art. 283 CCII finisce per determinare (forse idonee a giustificare la sollevazione di un incidente di costituzionalità), deve comunque concludersi che, in presenza di un debitore che ritiene di poter offrire una qualche utilità ai creditori nell'ambito di una liquidazione controllata e di una relazione dell'OCC che attesta la sussistenza di tale utilità, l'organo giudicante non possa esimersi dall'aprire la procedura liquidatoria anche qualora, in ipotesi, la situazione reddituale del ricorrente parrebbe ricadere nell'alveo del secondo comma dell'art. 283 CCII.
Convergono verso questa soluzione due direttrici: la prima è l'interesse dei creditori a ricevere un soddisfacimento, anche solo minimo, da parte del debitore che, terminato il triennio di durata della procedura, gioverebbe comunque (ovviamente ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 282) dell'esdebitazione; la seconda è l'interesse dello stesso debitore a non veder svilire la propria potenzialità solutoria; ed infatti, per quanto sovente una procedura liquidatoria non riesca a soddisfare in maniera considerevole i creditori (specie se di rango chirografario), non può equipararsi sul piano qualitativo l'esdebitazione "senza sforzi" disciplinata dall'art. 283 all'esdebitazione maturata in tre anni in cui al debitore è richiesto un sacrificio patrimoniale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[Fattispecie in cui, a fronte dell’istanza del debitore di apertura della procedura di liquidazione controllata, l’OCC dava atto nella propria relazione che l'attivo ritraibile dalla procedura (consistente, essenzialmente, nelle entrate da lavoro subordinato), dedotte le spese di mantenimento, risultava largamente inferiore alla soglia prevista all’art. 283, secondo comma, CCII].



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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