Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34077 - pubb. 07/01/2026
Credito al consumo, cessione del quinto e rimborso dei costi upfront: questioni attuali
Appello Torino, 20 Novembre 2025. Pres., est. Ratti.
Credito al consumo – Credito al consumo immobiliare – Rimborso costi upfront – Diritto
Credito al consumo – Rimborso costi upfront – Arricchimento senza causa – Esclusione
Credito al consumo – Rimborso costi upfront – Legittimazione passiva
Credito al consumo – Rimborso costi upfront – Cessione del quinto
Credito al consumo – Rimborso costi upfront – Criterio pro rata temporis
Consulenza tecnica di parte – Spese
La decisione della CGUE 9.2.23 in causa C-555/21 (cd. Unicredit Bank Austria) non ha affatto superato l’interpretazione dell’art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE fornita dalla cd. sentenza Lexitor, poiché la Corte di Giustizia non si pronuncia sulla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ma sulla diversa Direttiva 2014/17/UE relativa ai (diversi) contratti di credito immobiliare ai consumatori; pertanto, le conclusioni della sentenza Unicredit Bank Austria, essendo dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali, non possono essere estese ad altre tipologie di finanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principi interpretativi stabiliti nella sentenza Lexitor.
Il richiamo dell'art. 27 del d.l. 104/2023 (modificativo dell’art. 11-octies., c.2 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73) alle disposizioni civilistiche in materia di arricchimento senza causa ha carattere meramente ricognitivo e non introduce deroghe al diritto del consumatore, atteso che la restituzione proporzionale di costi che il consumatore ha già sostenuto non costituisce indebito arricchimento, bensì semplice recupero della quota non maturata per effetto dell'estinzione anticipata.
Anche con riferimento alla restituzione dei costi di intermediazione sussiste la legittimazione passiva del finanziatore, in quanto parte contrattuale, indipendentemente dalla circostanza che alcuni costi siano stati materialmente corrisposti a soggetti terzi.
Il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non rientra nelle esenzioni previste dall’art. 2, par. 2, lett. l) della Direttiva 2008/48/CE, atteso che la cessione del quinto si sostanzia in una clausola di cessione parziale di crediti futuri a scopo di adempimento (art. 1198 c.c.) con funzione solutoria e di garanzia impropria, la quale però non attribuisce specialità genetica all’operazione di credito e non ne esclude l’assoggettamento alla disciplina del credito al consumo come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, non determinando ex se il prodursi di alcuno dei caratteri escludenti all’operazione finanziaria a cui accede, tale figura essendo disciplinata – al più – da normativa speciale meramente procedurale (cfr. D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), priva di qualunque componente agevolativa o finalità sociale.
La quantificazione del rimborso dei costi accessori sulla base del criterio pro rata temporis è preferibile rispetto al criterio della c.d. curva degli interessi, in quanto il primo risulta essere di immediata comprensione agli occhi del consumatore, poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita; è quindi maggiormente intuitivo di quello della c.d. curva degli interessi e, come tale, più aderente allo spirito e alla ratio della Direttiva 2008/48/CE, che mira a garantire un’elevata protezione del consumatore.
Ai fini dell’insorgenza di una spesa processuale, suscettibile di essere rimborsata (quale, ad esempio, il costo della consulenza tecnica di parte) è sufficiente la prova dell’esistenza dell’obbligazione, e non anche quella dell’effettivo pagamento, posto che con la mera assunzione dell’obbligo già sorge nella sfera giuridica della parte un debito che, come tale, deve essere necessariamente adempiuto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



