Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34076 - pubb. 07/01/2026

Adeguati assetti e intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Tribunale Napoli, 12 Novembre 2025. Pres. Forziati. Est. Fucito.


Art. 2409 c.c. – Sostituzione dell’amministratore – Persistenza dei poteri del tribunale


Crisi d’impresa – Protesti – Indicatori di inadempimento


Continuità aziendale – Valutazione giudiziale – Riscontro fattuale


Adeguati assetti – Crisi – Vigilanza giudiziale


Art. 2409 c.c. – Nomina dell’ispettore – Presupposti



La sostituzione dell’amministratore denunciato per gravi irregolarità non preclude al tribunale il potere di valutare la professionalità del nuovo amministratore e l’idoneità delle iniziative assunte a rimuovere le irregolarità denunciate.


L’esistenza di protesti, anche di importo modesto e concentrati in un ristretto arco temporale, costituisce sintomo di crisi finanziaria e di inadempimento delle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività di impresa.


Le affermazioni dell’amministratore sulla capacità della società di operare in continuità di esercizio devono essere supportate da riscontri fattuali, risultando altrimenti recessive rispetto agli elementi oggettivi di crisi emergenti.


La mancata adozione di adeguate misure gestionali e di assetti idonei a prevenire e fronteggiare la crisi giustifica l’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.


In presenza di oggettivi dubbi sull’adeguatezza professionale dell’amministratore e sulla gestione della crisi, il tribunale può disporre la nomina di un ispettore incaricato di verificare l’esistenza di adeguati assetti e scelte gestionali coerenti con lo stato di crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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