Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34013 - pubb. 11/12/2025

Concordato Minore: la valutazione dell’OCC sulla diligenza del debitore non integra un giudizio di meritevolezza

Tribunale Ravenna, 10 Novembre 2025. Est. Gilotta.


Concordato Minore – Valutazione dell’OCC sulla diligenza ex art. 76 CCII – Funzionalità rispetto alla fattibilità del piano e affidabilità del debitore – Sussistenza



Non è consentita, ai fini dell’ammissibilità, una valutazione sulla diligenza adottata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, risultando invero il vaglio soggettivo richiesto dall’art. 76 ristretto a stati di tipo doloso e correlati funzionalmente alla “frode ai creditori”, senza declinazioni retrospettive sulle cause dell’indebitamento, diversamente da quanto previsto nella procedura del consumatore all’art. 69 CCII.
Circa la verifica sulla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere obbligazioni, va dunque confermato quanto osservato da Cass. 30538/2024 circa il fatto che detta verifica “non si traduce in una verifica di meritevolezza che nell'accordo non è contemplata espressamente, bensì in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull'affidabilità del proponente”.
Ne deriva che a nulla vale il rilievo circa la natura colposa del sovraindebitamento, posto che il piano, per la sua natura liquidatoria, non postula l’esecuzione di attività ed operazioni rispetto alle quali può affermarsi, prognosticamente, l’inaffidabilità soggettiva del debitore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale