Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33998 - pubb. 09/12/2025
Ristrutturazione del consumatore e liquidazione del compenso dell’OCC
Tribunale Torre Annunziata, 03 Novembre 2025. Est. Magliulo.
Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – Compenso dell’OCC – Acconti – Ammissibilità – Liquidazione del giudice contestualmente all’omologa – Esclusione
Riguardo il compenso dell’OCC, pur reputandosi senz’altro ammissibile accordare un acconto, è comunque necessario che la liquidazione dell’acconto avvenga con provvedimento autonomo rispetto a quello di omologazione del piano e comunque a seguito di una fase più o meno avanzata di esecuzione del piano stesso, se è vero che l’art. 71, comma quarto, ultimo alinea, CCII, prevede che “in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso”. Per cui, se il legislatore àncora, come condizione, la possibilità di accordare un acconto sul compenso dell’OCC (quanto meno) alla “esecuzione di un progetto di ripartizione parziale”, è chiaro, allora, che il riconoscimento dello stesso non possa intervenire in automatico con il provvedimento stesso di eventuale omologa del piano ma solo in un momento successivo quando cioè l’esecuzione di quel piano sia stata avviata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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