Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33994 - pubb. 09/12/2025

Il provvedimento di inammissibilità del concordato preventivo non ha natura decisoria e non è dunque impugnabile con ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2025, n. 31176. Pres. Terrusi. Est. Pazzi.


Concordato preventivo – Provvedimento di inammissibilità – Natura non decisoria – Ricorso per cassazione inammissibile


Audizione delle parti – Assenza di contraddittorio tra parti contrapposte


Ripresentazione della domanda – Mutamento delle circostanze – Conferma della natura non decisoria


Procedimento prefallimentare pendente – Irrilevanza ai fini della ricorribilità



La decisione della Corte d’appello che conferma, ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo resa dal tribunale ex art. 47, comma 4, CCII non è soggetta a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., non avendo natura decisoria.


L’audizione prevista dall’art. 47 CCII non integra un contraddittorio tra parti contrapposte, ma un’interlocuzione con il giudice, sicché il provvedimento che ne consegue non ha attitudine al giudicato.


La possibilità di riproporre la domanda di concordato preventivo al mutamento delle circostanze, prevista dall’art. 47, comma 6, CCII, conferma la mancanza di decisorietà del decreto che ne dichiara l’inammissibilità.


La pendenza di una procedura prefallimentare e la successiva dichiarazione di fallimento non mutano la natura del provvedimento di inammissibilità del concordato né incidono sulla disciplina della sua impugnazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale