Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33992 - pubb. 09/12/2025
Fondi immobiliari, soglia del 5% e quote dei familiari: le Sezioni Unite dettano i confini della presunzione
Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Novembre 2025, n. 30657. Pres. D'Ascola. Est. Fuochi Tinarelli.
Fondi immobiliari – Presunzione di cumulo delle partecipazioni dei familiari – Natura relativa
Prova contraria – Indici rilevanti
Residenza dei familiari – Irrilevanza
Imposta sostitutiva 2011 – Legittimità costituzionale del regime transitorio
Elusione fiscale – Finalità della disciplina sui fondi immobiliari
Prova – Onere in capo al contribuente
La presunzione di cumulo delle partecipazioni detenute da familiari, prevista dall’art. 32, comma 3-bis, d.l. 78/2010, ha natura relativa e può essere superata mediante prova dell’autonomia economica e gestionale delle singole partecipazioni.
La prova contraria alla presunzione di cumulo richiede la dimostrazione dell’autonomia dell’investimento attraverso elementi quali la provenienza delle risorse utilizzate, l’autonoma destinazione dei proventi e l’indipendenza delle scelte di investimento e disinvestimento.
La residenza distinta dei familiari non è elemento idoneo a superare la presunzione di cumulo, poiché la coabitazione non costituisce indice decisivo dell’autonomia economico-gestionale degli investimenti.
L’imposta sostitutiva introdotta dall’art. 32, comma 4-bis, d.l. 78/2010 per l’anno 2011 non viola i principi costituzionali in materia di irretroattività, trattandosi di intervento giustificato da esigenze antielusive e rientrante nella discrezionalità legislativa in materia tributaria.
La disciplina introdotta nel 2010 sui fondi immobiliari ha natura antielusiva e mira a impedire l’utilizzo dei fondi come strumenti di gestione patrimoniale familiare in luogo della loro funzione tipica di investimento collettivo.
L’onere di fornire la prova contraria alla presunzione relativa di cumulo grava sul contribuente, che deve dimostrare in modo specifico la reale autonomia economica delle partecipazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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