Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33981 - pubb. 05/12/2025

Concordato con riserva e tutela anticipata dei contratti essenziali

Tribunale Milano, 02 Novembre 2025. Est. De Simone.


Concordato con riserva – Applicabilità dell’art. 94-bis CCII – Tutela anticipata dei contratti essenziali


Art. 44, comma 1-quater CCII – Anticipazione del regime dello strumento prescelto


Continuità aziendale – Tutela dei contratti strategici – Estensione alla fase prenotativa



L’art. 94-bis CCII, che vieta ai creditori strategici di risolvere, sospendere o modificare contratti essenziali per il solo fatto dell’apertura della procedura o del mancato pagamento di crediti anteriori, è applicabile anche nella fase prenotativa del concordato preventivo con riserva, ove la domanda sia corredata da un progetto di piano in continuità sufficientemente articolato.


Il nuovo art. 44, comma 1-quater, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore che presenti un progetto di piano di beneficiare anticipatamente del regime proprio dello strumento di regolazione della crisi prescelto, non solo per gli aspetti autorizzatori ex art. 46 CCII, ma anche per l’insieme delle tutele sostanziali e procedurali, ivi comprese quelle dell’art. 94-bis CCII.


La protezione dei contratti funzionali alla continuità aziendale, prevista dall’art. 94-bis CCII, deve essere riconosciuta anche nella fase prenotativa del concordato, poiché l’esclusione di tale tutela esporrebbe l’impresa a un rischio di destabilizzazione dei rapporti essenziali proprio nella fase in cui la continuità rappresenta la condizione per la riuscita del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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