Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3314 - pubb. 07/03/2011
Revocatoria dei pagamenti a società di leasing, depositi infruttiferi costituiti in garanzia e conoscenza dello stato di insolvenza
Appello Torino, 30 Novembre 2010. Est. Stalla.
Azione revocatoria fallimentare - Art. 67 n. 2, primo comma L. Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006) - Locazione finanziaria - Accordo di compensazione con il fornitore concluso nel periodo “sospetto” - Pagamento con mezzi anormali - Insussistenza.
Azione revocatoria fallimentare - Art. 67, secondo comma L. Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006) - Prova della conoscenza dello stato di insolvenza - Equiparazione di una società finanziaria ad una banca - Insussistenza.
Azione revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza - Indici di bilancio: insufficienza, in assenza di altri indizi concordanti.
Azione revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza - Piani di rientro rispettati: insufficienza, in assenza di altri indizi concordanti.
Il pagamento ricevuto dal locatore finanziario, a seguito dell’inadempimento del locatario, mediante riscossione dei depositi infruttiferi costituiti in garanzia dal fornitore, successivamente fallito, a fronte dell’acquisto da parte del fornitore del credito del locatore verso il locatario (nel caso di specie, una società partecipata dalla società fornitrice) non costituisce pagamento con mezzi anormali, revocabile ai sensi dell’art. 67 n. 2 primo comma L.Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006), anche se concluso nel periodo “sospetto”. (Daniela Schiatti) (riproduzione riservata)
Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del tradens da parte dell’accipiens, non può desumersi sic et simpliciter dalla qualificazione professionale dell’accipiens, se trattasi di una società di leasing che, quanto ad avvedutezza ed esperienza valutativa, non può essere equiparata tout court ad una banca. (Daniela Schiatti) (riproduzione riservata)
Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare, la valutazione della prova della conoscenza dello stato di insolvenza del tradens, mediante i cc.dd. “indici” di bilancio (sulla solidità patrimoniale, sulla situazione finanziaria e sulla riclassificazione del conto economico) deve essere condotta con estrema cautela, costituendo prova certa e positiva dello stato di insolvenza solo quando i risultati dell’analisi dei bilanci si pongano in termini di assoluta evidenza e di lampante conclusività, ovvero si possano corroborare in forza di altri e più oggettivi elementi di giudizio, acquisibili all’interno del più vasto compendio istruttorio di causa. (Daniela Schiatti) (riproduzione riservata)
I piani di rientro concordati con la società, successivamente fallita, non sono sufficienti, di per sé, a provare lo stato di insolvenza quando vengano rispettati. (Daniela Schiatti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Daniela Schiatti
Massimario, art. 67 l. fall.
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