Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3311 - pubb. 07/03/2011
Obbligazioni Lehman Brothers, variazione del rischio e l'obbligo di comunicazione al cliente
Tribunale Savona, 18 Maggio 2010. Est. Bruno.
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Lehman Brothers - Variazione del rischio relativo ad un determinato strumento finanziario - Valutazione positiva delle agenzie di rating - Obbligo contrattuale di informare il cliente - Non sussiste.
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Lehman Brothers - Titolo a basso rischio basso rendimento fino al 15 dicembre 2008 - Composizione del portafoglio con titoli di Stato, fondi comuni e titoli azionari - Adeguatezza.
Il giudizio positivo espresso dalle agenzie di rating sulla società emittente fino al giorno della dichiarazione di insolvenza nonché l'inclusione del titolo nell'elenco predisposto dal consorzio "Patti Chiari" consentono di ritenere che l'intermediario non disponesse di elementi ulteriori e diversi tali da giustificare l'obbligo (pur contrattualmente previsto) di informare il cliente in ordine alla variazione di rischio relativo ai titoli. (Claudio Trenti e Claudio Maradei) (riproduzione riservata)
L'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, strumento finanziario che - sino al 15 settembre 2008 - i dati a disposizione delle banche permettevano di considerare come titolo a basso rischio e a basso rendimento, deve essere valutato come adeguato ad un portafoglio diversificato contenente titoli di stato, quote di fondi comuni e titoli azionari. (Claudio Trenti e Claudio Maradei) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Trenti e Claudio Maradei
Doveri informativi dell'intermediario, natura e contenuto
Doveri informativi dell'intermediario, adeguatezza dell'operazione
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