Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32595 - pubb. 04/02/2025

È errata la trascrizione del pignoramento immobiliare in favore di un trust

Cassazione civile, sez. III, 23 Dicembre 2024, n. 34075. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.


Trust – Pubblicità immobiliare



Con questa decisione, la Cassazione ha stabilito che la trascrizione del pignoramento immobiliare in favore di un trust è errata, perché il trust non è un soggetto giuridico dotato di personalità autonoma; la pubblicità immobiliare deve essere fatta esclusivamente nei confronti del trustee, il quale è l’unico soggetto capace di disporre dei diritti sui beni.


La Corte ha, infatti, ricordato che «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.» (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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