Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32432 - pubb. 24/12/2024

Liquidazione controllata e atto in frode

Tribunale Prato, 29 Novembre 2024. Pres. Schiaretti. Est. Capanna.


Liquidazione Controllata – Amministratore di società – Comportamento integrante mala gestio – Rilevanza ai fini dell’apertura della procedura – Esclusione – Valutazione ai fini dell’esdebitazione ex art. 282 CCII – Sussistenza – Segnalazione alla Procura – Necessità



La valutazione della condotta riferita dal debitore ricorrente (“somme ricevute dalla società in acconto utili futuri mai, in realtà maturati. Ciò detto il debitore illustra che tali somme sono state utilizzate per il pagamento dei creditori sociali e per il proprio sostentamento”) e il successivo inadempimento delle correlate obbligazioni tributarie che da tali “anticipi utili” originavano, determinando così l’aumento della relativa esposizione debitoria per interessi e sanzioni, sebbene non sia un requisito per l’apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente, costituisce un tema necessitante un apposito approfondimento da parte dell’OCC ai fini e per gli effetti di cui all’art. 282 CCII.


Tale condotta, prima asserita e poi ritrattata, del debitore, il quale abbia, ripetutamente e sistematicamente, effettuato prelievi di denaro dalla sas per acconto utili futuri, consapevolmente inesistenti, costituisce di per sé notitia criminis necessitante di adeguato approfondimento da parte della competente Procura della Repubblica. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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