Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32431 - pubb. 24/12/2024
Composizione negoziata: rigetto dell’istanza di conferma delle misure protettive per mancanza di un serio piano finanziario
Tribunale Padova, 16 Dicembre 2024. Est. Cantelli.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Piano di risanamento – Perizie di stima
Il criterio orientativo, ai fini della concessione delle misure protettive e delle misure cautelari richieste in costanza di composizione negoziata della crisi, è dato dalla plausibilità ed adeguatezza del progetto di risanamento rispetto all’obiettivo prefissato di regolazione della crisi mediante strumento stragiudiziale.
In tale ottica, vanno valutate, da un lato, le concrete possibilità di realizzazione della prospettiva di risanamento individuata dal debitore e, dall’altro, tutelati diritti ed aspettative dei creditori, evitando di imporre loro sacrifici sproporzionati o pregiudizi irreparabili in ipotesi di manifesta inidoneità del piano di risanamento a perseguire i propri scopi.
Ciò a condizione, ovviamente, che un progetto di risanamento sussista e sia oggettivamente valutabile come tale, ossia quale prospetto organizzato di analisi dei dati di partenza, di individuazione esatta delle cause della crisi e delle strategie per superarla, senza arrestarsi ad un mero profilo estrinseco di enunciazione di volontà di superamento della crisi.
[Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che non fosse stato presentato alcun piano di risanamento avendo la debitrice ha omesso la produzione sia di un piano finanziario e di tesoreria articolato a sei mesi, sia delle perizie di stima dei rami d’azienda da essa condotti: “i risultati del test pratico sono negativi (“va rilevato che il risanamento presenta, nel caso concreto, un livello di difficoltà elevato, come confermato dall’esito pari a 5,78 del test pratico trasmesso allo scrivente in data 08/11/2024 dall’advisor finanziario” parere pag. 38) e che l’organigramma dell’impresa, all’evidenza, nulla dice in ordine alle prospettive di risanamento, la debitrice ha omesso di produrre in favore dell’esperto documentazione di rilievo essenziale ai fini della verifica dell’esistenza effettiva di un progetto vero e proprio, tale da superare in ottica prospettica il quadro di elevata difficoltà descritto in precedenza.”] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. D.
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