Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32426 - pubb. 24/12/2024
Corte UE - Violazione dell'obbligo di esaminare la solvibilità del consumatore: nullità del contratto di credito al consumo e la perdita del suo diritto al pagamento degli interessi
Corte Giustizia UE C-755/22, 11 Gennaio 2024. Pres. Jurimae. Est. Safjan.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 8 – Obbligo del creditore di verificare la solvibilità del consumatore – Regolarizzazione dell'inadempimento per integrale esecuzione del contratto di credito – Articolo 23 – Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive – Nullità del contratto di credito e decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi pattuiti – Assenza di conseguenze pregiudizievoli per il consumatore – Responsabilizzazione dei creditori e prevenzione di pratiche irresponsabili nella concessione di crediti ai consumatori
Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sui contratti di credito ai consumatori e che abrogano la direttiva 87/102/CEE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che non osta a che, qualora il creditore non abbia adempiuto al suo obbligo di esaminare la solvibilità del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, mediante la nullità del contratto di credito al consumo e la perdita del suo diritto al pagamento degli interessi pattuiti, anche se tale contratto è stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non ha subito conseguenze dannose derivanti da tale inadempimento dell'obbligo.
(allegata traduzione in italiano e testo originale in inglese)
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