Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32389 - pubb. 17/12/2024
Espropriazione forzata di beni in fondo patrimoniale, interpretazione e applicazione del divieto previsto dall’art. 170 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 12 Dicembre 2024, n. 32146. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.
Espropriazione forzata di beni in fondo patrimoniale – Limiti ex art. 170 c.c. – Onere probatorio del debitore – Debiti derivanti dall’attività di impresa o professionale
In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all’espropriazione forzata è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia (da intendersi non limitati al suo sostentamento, ma estesi pure al suo benessere, all’incremento della posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro personalità, ecc..) del debito contratto, anche se questo è sorto nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi sono ordinariamente destinati in via principale alla famiglia, ferma restando la possibilità per i coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c. (Daniela Ruotolo) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell’avv. Daniela Ruotolo
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