Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32373 - pubb. 13/12/2024

Cessione di azienda: il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario

Cassazione civile, sez. III, 11 Novembre 2024, n. 29071. Pres. Frasca. Est. Iannello.


AZIENDA - CESSIONE - Responsabilità del cessionario per i debiti - Limite di responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie



In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già partecipe della sua gestione). (massima ufficiale)




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