Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32356 - pubb. 11/12/2024
Strumenti di regolazione della crisi e misura cautelare atipica sub specie dell’inibizione dell’escussione di una garanzia
Tribunale Brindisi, 02 Ottobre 2024. Pres. Marzo. Est. Natali.
Tutela cautelare in favore dell’impresa – Artt. 54 e 55 CCI in materia di strumenti di regolazione della crisi – Artt. 18 e 19 CCI in tema di composizione negoziata – Dato letterale – Competenza esclusiva – Inconfigurabilità
Tutela cautelare in favore dell’impresa – Art. 700 c.p.c. – Misure cautelari endoconcorsuali – Residualità – Non esclusione
Impresa – Interesse all’introduzione di un giudizio di merito – Configurabilità
Competenza esclusiva del Giudice della crisi – Esclusione – Principio di effettività della tutela – Interpretazione conforme
La richiesta di una misura cautelare atipica sub specie dell’inibizione, rivolta ad una compagnia assicurativa, dell’escussione di una garanzia, non soggiace alla competenza esclusiva della sezione specializzata fallimentare, in quanto il dato letterale di cui agli artt. 54 e 55 in materia di strumenti di regolazione della crisi, nonché ex art. 18 e 19 in tema di composizione negoziata, non sembra delineare una competenza di carattere, oltre che funzionale, anche esclusivo.
Sotto il profilo dell’osservanza del requisito della residualità, quale condizione per l’ammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., tal ultima non può considerarsi pienamente "surrogabile" da parte dal sistema delle misure protettive e cautelari, delineato dal Codice della Crisi, in quanto le stesse, avendo una finalità endoconcorsuale (ovvero quella, immediata, di preservare il buon esito dello strumento di regolazione o della composizione negoziata della crisi, nonché quella, mediata e ultima, del risanamento dell’impresa) non preludono ne’ consentono l’introduzione di un giudizio di merito, volto all’eventuale stabilizzazione della tutela, accordata in via interinale.
A fronte della precarietà e temporaneità della tutela interinale accordata dal Codice della Crisi, che, dunque, non può "surrogare" l’ordinaria tutela d’urgenza, l’impresa istante conserva l’interesse ad adire il Tribunale ordinario, al fine di conseguire, ove lo ritenga, un accertamento del bene della vita anelato, a seguito di un giudizio di merito a cognizione piena e dotato, una volta divenuto definitivo, dell’efficacia di giudicato.
Nel senso della non esclusività della competenza ex art. 54 e 55 CCI, depone anche la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del principio di effettività della tutela, quale imposta da norme di rilievo sia costituzionale negli art. 24 e 113 Cost., sia sovranazionale negli art. 6 e 13 Cedu e 47 Cdfue. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
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