Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32339 - pubb. 07/12/2024
La prosecuzione del processo di espropriazione forzata con emissione del decreto di trasferimento e distribuzione del ricavato non determina la cessazione della materia del contendere
Cassazione civile, sez. III, 02 Agosto 2024, n. 21860. Pres. De Stefano. Est. Saija.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - Prosecuzione della procedura con emissione del decreto di trasferimento e distribuzione del ricavato - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie
La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.). (massima ufficiale)
Testo Integrale