Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32297 - pubb. 29/11/2024

Accordo di ristrutturazione: cram down ex D.L. n. 69/2023 e convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria

Tribunale Cagliari, 08 Novembre 2024. Pres., est. Savona.


Accordo di ristrutturazione – Cram down – D.L. n. 69/2023 convertito con legge n. 103/2023 – Continuità indiretta



Il Tribunale di Cagliari, con questa interessante decisione, valuta la convenienza della alternativa liquidatoria dell’accordo di ristrutturazione ai fini del cram down fiscale e previdenziale.
Questa la motivazione sul punto:
“La proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Al riguardo, si osserva che i dati esposti dalla ricorrente e verificati positivamente dall'attestatore, sono nel senso che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, le risorse ottenute per la soddisfazione dei creditori sarebbero inferiori rispetto a quelle a disposizioni degli stessi in caso di omologa degli accordi.
Tanto è vero che, secondo quanto evidenziato dall'attestatore, il piano di risanamento porterebbe a una soddisfazione: a) pari al 40%, per l'Agenzia delle Entrate, a fronte del 9% nella liquidazione giudiziale; b) pari al 40% per l'Agenzia delle Entrate — Riscossione, contro un 8% nella liquidazione giudiziale; c) pari al 40% per INPS, contro il 16% nella liquidazione giudiziale; d) pari al 40% per INAIL, contro il 15% nella liquidazione giudiziale.
Né si giungerebbe a risultato sostanzialmente differente ove si ipotizzasse l'apertura di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio dell'impresa (o affitto dell'azienda a soggetto terzo, pur sempre da reperire sul mercato). In primo luogo, perché l'apertura della predetta procedura concorsuale plausibilmente, a normativa vigente, comporterebbe la revoca delle concessioni di coltivazione delle cave. In secondo luogo, perché in considerazione della stima del complesso aziendale e dei progressivi ribassi cui vanno incontro i beni oggetto di asta giudiziaria, il ricavato sarebbe di certo inferiore a quello ipotizzabile in ragione del piano proposto odiernamente d; s.r.l..
Infine, perché comunque la liquidazione giudiziale dovrebbe intervenire prima del termine di sei armi, e la procedura di certo non potrebbe confidare del canone di affitto per il lasso di tempo che, invece, viene previsto nel piano della società ricorrente.
Del resto, non é un fuor d'opera osservare che, pur opponendosi all'omologa degli accordi di ristrutturazione, Agenzia delle Entrate non contesta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, anzi l'ha espressamente confermata, così come ha effettuato propria stima dei beni costituenti l'azienda, sostanzialmente coincidente con quella prodotta dalla debitrice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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