Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32279 - pubb. 26/11/2024
Postergazione di finanziamento soci a start-up innovativa
Tribunale Milano, 13 Maggio 2024. Pres. Mambriani. Est. Pascale.
Finanziamento soci – Restituzione – Ingiunzione alla socie società – Postergazione – Start-up innovativa
Con questa interessante decisione , il tribunale di Milano, dopo aver ricordato le condizioni per l’operatività della norma di cui all’art. 2467 c.c. in tema di postergazione del finanziamento soci, respinge, a seguito di opposizione, l’ingiunzione del socio affermando che:
“Come noto, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione - costituita da un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o da una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento - ove esistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso (v. Cass. Civ. n. 12994/2019, correttamente citata da parte attrice).
A ciò deve aggiungersi che la postergazione, sussistendone i presupposti sopra evidenziati, permane anche nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire (v. Cass. Civ. n. 21422/2022).
In applicazione dei principi sopra esposti, deve rilevarsi che dai dati dianzi riportati emerge inequivocabilmente che alla data di erogazione del finanziamento da parte dell’allora socia * , finanziamento significativamente previsto quale non fruttifero e con scadenza non certo prossima, la società * era ancora in una fase iniziale della propria attività, essendo stata costituita appena due anni prima, aveva un capitale sociale sottodimensionato rispetto all’importante operazione intrapresa, quale quella di sviluppo dei ciclomotori elettrici, di realizzazione dei campioni e di implementazione del processo di industrializzazione degli stessi (v. pag. 4 della nota integrativa al bilancio 2017 sub doc. 5 opponente) e aveva maturato una situazione debitoria quintupla rispetto all’esercizio precedente.
Dai medesimi dati risulta, poi, che negli anni successivi all’erogazione per cui è causa non solo la situazione debitoria della * è progressivamente ed esponenzialmente aumentata, giungendo fino a oltre euro 2.000.000,00 nel 2020, ma la società non ha reperito altri finanziamenti dai soci originari, tant’è vero che la medesima ha fatto ricorso all’uopo allo strumento del crowdfunding previsto dall’art. 100ter TUF nel 2019 (v. pag. 4 nota integrativa al bilancio 31.12.2019 sub doc. 5 opponente), chiudendo comunque ogni esercizio sempre in perdita.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che sussistano i presupposti previsti dall’art. 2467 co. 2 c.c., trovandosi la società in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto sia nella fase di erogazione del finanziamento da parte del socio poi receduto, sia nella fase di richiesta di rimborso del medesimo.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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