Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32273 - pubb. 26/11/2024

Nuovo procedimento per convalida di sfratto e applicabilità ai contratti di comodato senza determinazione di durata

Appello Brescia, 22 Ottobre 2024. Pres. Domanico. Est. Bruzzese.


Nuovo procedimento per convalida di sfratto ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Contratto di comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 Codice Civile



La circostanza che il comodato cd. precario non preveda un termine non è di ostacolo all’applicazione della procedura di sfratto, estesa al comodato di beni immobili con il D.lgs. n.149/2022, in quanto, come rilevato nell’impugnata sentenza, con argomentazione che resiste alle critiche dell’appellante, il legislatore, modificando l’art. 657 c.p.c., si è limitato ad inserire il riferimento al comodato di beni immobili, senza distinguere se a termine o a tempo indeterminato, dunque, in virtù del brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, non si ritiene applicabile la limitazione a un solo tipo di comodato, non prevista dal legislatore e, in ogni caso, non giustificata dal riferimento che l’art. 657 c.p.c. fa alla “scadenza”, dato che nel comodato ex art. 1810 c.c. la scadenza contrattuale non è inesistente, ma coincide con la richiesta di restituzione del bene immobile concesso in godimento.


Peraltro, l’interpretazione proposta dall’appellante finirebbe per escludere la possibilità di ottenere in tempi rapidi un titolo esecutivo, proprio per il comodato precario, per il quale il legislatore ha riconosciuto al comodante la massima tutela per la rapidità del recesso, previsto a semplice richiesta.


Neppure può ritenersi che l’inserimento del comodato solo al primo comma dell’art. 657 c.p.c., riferito alla licenza per finita locazione, escluda l’applicabilità al comodato dello sfratto, regolato dal secondo comma, perché, anche nella versione precedente alla modifica di cui al D.lgs. n.149/2022, tutte le fattispecie a cui era applicabile la licenza per finita locazione erano indicate solo al comma 1, ma alle stesse fattispecie è sempre stato ritenuto pacificamente applicabile lo sfratto di cui al comma 2, del resto il senso letterale della norma è chiaro, prevedendo al primo comma che il locatore o concedente può intimare, nei casi indicati, la licenza per finita locazione e al secondo comma che “Può altresì intimare lo sfratto…”. (Alessandro Salamon, Lorenzo Pasquali) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Alessandro Salamon e Lorenzo Pasquali


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