Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32264 - pubb. 22/11/2024
Locazione immobiliare in favore di due conduttori e conseguenze del recesso di uno di essi
Cassazione civile, sez. III, 27 Luglio 2024, n. 21051. Pres. Scrima. Est. Cirillo.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - Locazione immobiliare in favore di due conduttori - Solidarietà passiva - Recesso di un conduttore - Conseguenze - Persistente obbligo di pagamento dell'intero canone da parte dell'altro - Sussistenza - Occupazione di una porzione dell'immobile - Irrilevanza
Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile. (massima ufficiale)
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