Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32262 - pubb. 22/11/2024
Rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. e domanda di ingiustificato arricchimento
Cassazione civile, sez. III, 18 Ottobre 2024, n. 27008. Pres. Travaglino. Est. Valle.
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO - Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Presupposti - Fattispecie
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, relativa a un contratto di mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato, alimentato dai versamenti di uno solo dei mutuatari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'altro, in ragione dell'impossibilità, per il ricorrente, di esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante). (massima ufficiale)
Testo Integrale