Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32246 - pubb. 20/11/2024
Contratti derivati, Interest Rate Swap e determinabilità del valore mark to market
Tribunale Milano, 25 Ottobre 2024. Est. Tombesi.
Contratti derivati – Interest Rate Swap – Determinabilità del valore mark to market dalle condizioni contrattuali – Sufficiente
Contratti derivati – Interest Rate Swap – Obbligo di comunicazione della distribuzione di probabilità di scenari – Insussistenza
Contratti derivati – Interest Rate Swap – Obbligo di comunicazione di scenari probabilistici – Consegna di schede informative – Sufficiente
Contratti derivati – Interest Rate Swap con clausola floor – Copertura parziale – Validità
Contratti derivati – Interest Rate Swap – Delega di calcolo delle obbligazioni contrattuali all’intermediario – Vizio di forma – Insussistenza
Non sussiste la nullità per indeterminatezza dell’oggetto del contratto derivato quando il valore del mark to market alla data di stipulazione è determinabile sulla base delle condizioni economiche convenute nel contratto.
Nessuna disposizione normativa primaria o secondaria e nemmeno la giurisprudenza di legittimità impongono all’intermediario un obbligo di illustrazione puntuale della misura della distribuzione delle probabilità di verificazione dei diversi scenari prevedibili derivanti dall’esecuzione del contratto derivato.
La consegna di schede informative con i dati storici relativi all’andamento dell’euribor 6 mesi e scenari simulati illustrativi degli effetti derivanti dall’esecuzione dei contratti per le ipotesi di rialzo o ribasso dei tassi di interesse è sufficiente a dare contezza dei diversi scenari di rischio possibili derivanti dall’esecuzione del contratto.
Perché un derivato possa dirsi a copertura è necessario e sufficiente che tra il sottostante ed il derivato vi sia una correlazione elevata, non essendo necessaria una perfetta coincidenza tra le caratteristiche finanziarie dei due contratti.
Il ruolo di agente di calcolo dell’intermediario non determina vizio di forma del derivato, limitandosi in esecuzione del contratto a quantificare sulla base dei dati convenuti per iscritto tra le parti le misura concreta della prestazione dovuta, senza esercitare alcun potere arbitrario e senza alcuna necessità di rinvio agli usi. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’avv. Paolo Dalmartello
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