Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32231 - pubb. 15/11/2024
Ammissibile il concordato minore con sola finanza esterna
Tribunale Avellino, 07 Novembre 2024. Est. Russolillo.
Concordato
Minore – Debitore privo di beni o redditi – Attivo rappresentato esclusivamente
da finanza esterna – Ammissibilità
È ammissibile la proposta di concordato minore presentata da debitore privo di beni o redditi e sorretta esclusivamente da finanza esterna.
Circa l’apporto di risorse esterne idonee ad “incrementare” in misura apprezzabile “l’attivo disponibile”, ai sensi dell’art. 74, comma 2, CCII, detta condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la finanza terza costituisca l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali.
Questa conclusione si lascia preferire rispetto ad impostazioni più restrittive, in quanto: - sul piano letterale, un “incremento” può esservi anche rispetto ad un attivo disponibile di valore nullo, nel qual caso anzi l’incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz’altro apprezzabile; - sul piano sistematico, al debitore incapiente che possa offrire ai creditori una qualche utilità per il tramite dell’intervento di soggetti esterni deve essere consentito l’accesso a forme di esdebitazione alternative a quella prevista dall’art. 283 CCII, siano esse di tipo negoziale/concordatario (Trib. Avellino, 16/06/2024) o liquidatorio (Trib. Nola, 12/12/2023; Trib. Bergamo, 7/06/2023). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Contra, nel senso della ritenuta inammissibilità, cfr. Tribunale di Rimini 7 luglio 2024, in questa Rivista, con nota critica di A. MANCINI, “Inammissibilità del concordato minore con solafinanza esterna?”, 5.11.2024
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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