Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32184 - pubb. 08/11/2024
Decorrenza del termine per la riassunzione del processo esecutivo in caso di giudizio di divisione endoesecutiva
Cassazione civile, sez. III, 02 Luglio 2024, n. 18196. Pres. Travaglino. Est. Spaziani.
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione - Esclusione - Provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione - Sussistenza - Fondamento
In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c. (massima ufficiale)
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