Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32181 - pubb. 07/11/2024

Sulla distinzione tra obbligazione alternativa e obbligazione facoltativa

Cassazione civile, sez. II, 16 Settembre 2024, n. 24819. Pres. Di Virgilio. Est. Caponi.


Obbligazioni facoltative - Distinzione



L'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l'obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. (massima ufficiale)




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