Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32130 - pubb. 15/10/2024

Scientia decoctionis e nullità del mutuo di consolidamento garantito dal Fondo PMI

Tribunale Asti, 15 Febbraio 2024. Pres. Rampini. Est. Bottallo.


Contratto di mutuo - Garantito Fondo PMI - Decreto liquidità - Covid-19 - Nullità



L’erogazione di finanziamenti garantiti da fondi pubblici a soggetti che si trovano in sato di insolvenza, di cui l’ente finanziatore è consapevole, appare configurare una manifesta deviazione dallo schema tipico del contratto di mutuo oltre che dalle finalità sottese alla normativa emergenziale emanata durante il periodo della pandemia da Covid-19, la cui ratio consisteva nel favorire il rilancio e la ripresa di attività delle imprese e non certo nello scaricare sullo Stato le perdite derivanti da situazioni di insolvenza già conclamate, mediante l’utilizzo indebito dello strumento della garanzia pubblica.


Il contratto di finanziamento stipulato in un siffatto contesto appare dunque nullo innanzitutto ex art. 1343 c.c. per illiceità della causa, ponendosi quest’ultima in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria e l’accesso alle garanzie prestate dal fondo gestito da MCC.


La prova della cd. scientia decoctionis può essere fornita mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.

 
Elementi sintomatici dello stato di insolvenza, aventi valore indiziario della scientia decoctionis in quanto conosciuti dalla banca o agevolmente percepibili usando la normale diligenza tenuto conto della natura di operatore economico qualificato della stessa, appaiono l’esistenza di pignoramenti e ipoteche giudiziali, la perdita di esercizio e la presenza di sconfinamenti dalle linee di credito oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Michele Palladino


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