Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32022 - pubb. 08/10/2024
Concordato semplificato: contestazione della correttezza e buona fede affermata dall’esperto
Tribunale Milano, 23 Aprile 2024. Pres. De Simone. Est. Pipicelli.
Concordato semplificato – Correttezza e buona fede – Relazione dell’esperto – Contestazione – Ambito
In sede di ammissione alla procedura di concordato semplificato, il tribunale svolge un controllo solo esteriore di logicità e non contraddittorietà della motivazione della relazione dell’esperto.
Il creditore che intenda contestare l’assenza di correttezza nello svolgimento delle trattative che sia stata tuttavia certificata dall’esperto, lo potrà fare nell’ambito della opposizione all’omologa, dove l’esistenza della buona fede,se contestata, deve essere vagliata dal tribunale; ovviamente, viene fatto salvo il caso in cui vi sia una contraddittorietà intrinseca dell’attestazione sul punto della correttezza e buona fede, per cui i chiarimenti all’esperto vanno richiesti subito, stante la contestazione specifica del creditore ricorrente per l’apertura della liquidazione giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
Testo Integrale