Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31966 - pubb. 28/09/2024
Mancanza sull'atto di pignoramento notificato dell'indicazione degli elementi necessari all'identificazione e alla misura del credito pignorato
Cassazione civile, sez. III, 02 Maggio 2024, n. 11864. Pres. De Stefano. Est. Saija.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - Pignoramento presso terzi - Indicazione degli elementi necessari all'identificazione e alla misura del credito pignorato - Mancanza - Conseguenze - "Ficta confessio" del terzo pignorato non comparso - Esclusione - Accertamento ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore - Necessità
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris. (massima ufficiale)
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