Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31963 - pubb. 27/09/2024
L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria non corrispettiva
Cassazione civile, sez. II, 29 Luglio 2024, n. 21138. Pres. Giusti. Est. Amato.
Indennizzo ex art. 2041 c.c. - Determinazione - Funzione Recuperatoria - Sussistenza - Funzione Corrispettiva - Esclusione - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie
L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l'indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell'utile di impresa e correlati al valore delle opere quali risultanti al momento della perizia a distanza di 25 anni dall'esecuzione di dette opere, così assicurando all'appaltatore il diritto ad ottenere il prezzo della sua controprestazione ragguagliato al valore onnicomprensivo e attualizzato delle opere). (massima ufficiale)
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