Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31937 - pubb. 24/09/2024
Misure temporanee ulteriori funzionali ad accordo di ristrutturazione con transazione di crediti contributivi e rilascio del d.u.r.c.
Tribunale Napoli, 10 Settembre 2024. Est. De Gennaro.
Tribunale – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Misure protettive e cautelari – Accordo di ristrutturazione – Transazione di crediti previdenziali – D.u.r.c.
L’art 5, comma 4, D.M. Lavoro 30 gennaio 2015 – il quale ha lo scopo di disciplinare il rilascio del d.u.r.c. nel cd “periodo finestra”, quello cioè intercorrente tra la presentazione dell’istanza ex art 182 bis R.D. n. 267/1942 e l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione - trova applicabile anche in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti soggetto al codice della crisi in quanto tale istituto non ha subito, nel nuovo codice, modifiche sostanziali e ricalca, quello disciplinato dall’art. 182 bis L.F.
A seguito dell’entrata in vigore del codice della crisi, il quale ha previsto la competenza esclusiva del tribunale concorsuale a concedere “misure temporanee ulteriori” diverse dalle misure cautelari tradizionali (art. 54, comma 2), va accolta la domanda del debitore tesa a far accertare la sussistenza dei presupposti affinché la sede competente dell’INPS rilasci il documento unico di regolarità contributiva con decorrenza dalla data di deposito del ricorso avente ad oggetto un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione di contributi previdenziali. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
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