Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31892 - pubb. 17/09/2024

Efficacia delle dimissioni del sindaco di spa e responsabilità per mala gestio

Tribunale Catanzaro, 06 Agosto 2024. Pres. Belcastro. Est. Rinaldi.


Società per azioni - Responsabilità degli organi sociali - Dimissioni del sindaco - Iscrizioni nel registro delle imprese - Mala gestio



L’efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegue immediatamente a tale atto ma è operativa con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica e, più in particolare, essa può reputarsi efficace solo dopo le necessarie iscrizioni nel registro delle imprese.


Una corretta interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie induce, infatti, a ritenere che, in caso di dimissioni del sindaco effettivo, il subentro del sindaco supplente è automatico, nel senso che non necessita di un’altra nomina o di conferma o di un’altra accettazione, con la precisazione che è necessario comunicare la cessazione del sindaco effettivo al subentrante per consentirne la presa di conoscenza del ruolo assunto e far decorrere lo stesso. Si dovrà anche procedere all’iscrizione nel registro delle imprese sia della cessazione della carica sia del subentro con il corollario che, fino a quando la comunicazione del subentro non sia giunta a conoscenza del destinatario, la cessazione della carica, anche se riguarda tutti i componenti effettivi, non ha efficacia e i(l) sindaci(o) cessati(o) continueranno(à) a svolgere le funzioni in regime di prorogatio.


In mancanza di prova dell’iscrizione del registro delle imprese deve, dunque, ritenersi che il sindaco dimissionario sia rimasto in carica assieme agli altri sindaci sino al fallimento. Peraltro, le dimissioni presentate, ove non fossero accompagnate anche da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti gestori, non escludono l’inadempimento del sindaco posto che, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato, la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo e le dimissioni diventano, anzi, sotto questo profilo, esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità. (Francesca Rinaldi) (riproduzione riservata)




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