Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31870 - pubb. 13/09/2024
Erronea assegnazione del ricorso ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione
Cassazione civile, sez. III, 09 Aprile 2024, n. 9451. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.
ESECUZIONE FORZATA - Opposizione agli atti esecutivi - Erronea assegnazione del ricorso ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione - Omessa notificazione dell’atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione - Conseguenze - Improponibilità o improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena - Sussistenza - Imputabilità dell’errore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio. (massima ufficiale)
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