Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31869 - pubb. 12/09/2024

È consumatore il coniuge che riveste il ruolo di fideiussore estraneo all’attività d’impresa

Tribunale Napoli Nord, 24 Luglio 2024. Est. Magliulo.


Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII - Qualifica di consumatore - Fideiussore - Estraneità all’attività commerciale del soggetto garantito - Rilevanza - Natura delle obbligazioni garantite - Irrilevanza



È qualificabile come consumatore, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. e) CCII, il coniuge che non svolge alcuna attività di impresa ma abbia accumulato debiti di garanzia in forza di fideiussione per debiti di impresa di società di capitali dichiarata fallita, di cui deteneva una partecipazione sociale minoritaria. Invero, in applicazione del criterio generale fissato dall’art. 3 co. 1 lett. a) Cod. Cons., è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private; analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall’attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, secondo un accertamento calato sulla fattispecie concreta (Cass. civ. 16/01/2020, n.742).
La qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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