Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31861 - pubb. 11/09/2024
Spese di procedura nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: costituzione di un fondo
Tribunale Rimini, 17 Luglio 2024. Est. Rossi.
Ristrutturazione del debiti del consumatore – Previsione delle spese di procedura – Appostazione del fondo – Indicazione della proposta di soddisfo ai creditori – Necessità – Scostamento delle spese di procedura rispetto al fondo – Responsabilità del debitore – Sussistenza
Nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, diversamente dalla procedura di liquidazione controllata, gli importi destinati dal piano a soddisfacimento dei creditori non possono essere suscettibili di precisazione e diminuzione in considerazione delle spese della procedura che dovranno essere sostenute (es. tenuta conto, pubblicità) e, altresì, in considerazione di ulteriori crediti che potranno essere precisati dai creditori, essendo la proposta ex art. 67 e ss. CCII, nel momento in cui è accettata dai creditori, vincolante sia in ordine ai tempi di pagamento sia riguardo il quantum promesso.
È, dunque, onere del debitore prevedere nel piano le spese di procedura per cui, in presenza di un fondo spese appostato in tal senso, esso dovrà necessariamente coprire anche le spese di gestione della procedura, ivi compreso il compenso del gestore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale