Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31829 - pubb. 06/09/2024

Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva

Cassazione civile, sez. II, 09 Aprile 2024, n. 9456. Pres. Mocci. Est. Oliva.


PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - Accessione - Applicabilità - Acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - Opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - Comunione incidentale di uso e di godimento - Condizioni



Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (massima ufficiale)




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