Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31826 - pubb. 05/09/2024
Proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCI solo se la domanda di liquidazione giudiziale è stata presentata prima della richiesta di accesso a un altro strumento di regolazione della crisi
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 26 Marzo 2024. Pres., est. Quaranta.
Concordato preventivo - Proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCI - Requisiti - Domanda di liquidazione giudiziale da parte di un creditore è stata presentata prima della richiesta di accesso a un altro strumento di regolazione della crisi
In tema di concordato preventivo, ai fini della proroga ex art. 44, comma 1, lett. a), il fatto che non vi siano domande pendenti per l'apertura della liquidazione giudiziale deve essere valutato con riferimento al periodo precedente alla presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
Pertanto, la proroga non può essere concessa solo se la domanda di liquidazione giudiziale da parte di un creditore è stata presentata prima della richiesta di accesso a un altro strumento di regolazione della crisi. Questa interpretazione è coerente con la finalità della norma, che intende evitare che la richiesta di proroga sia utilizzata in modo strumentale per ritardare l’esame della domanda di liquidazione giudiziale, come previsto dall’art. 7. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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