Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31815 - pubb. 04/09/2024
Azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, c.c., natura, prescrizione ex 2497 c.c. e danno
Tribunale Venezia, 12 Giugno 2024. Pres. Tosi. Est. Torresan.
Processo civile - Utilizzo di provvedimenti resi in altri procedimenti
Azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, c.c. - Natura - Prescrizione ex 2497 c.c. - Danno
Azienda - Cessione occulta
I provvedimenti resi nell’ambito di giudizi tra parti diverse e con finalità diverse (nella specie provvedimenti resi nell’ambito dei vari gradi di giudizio avente ad oggetto la declaratoria di fallimento della società di fatto), se tempestivamente prodotti nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, c.c. onde consentire ad entrambe le parti di interloquire sui medesimi, ben possono essere utilizzati quali precedenti non vincolanti, per offrire al giudice elementi utili a formare il proprio convincimento secondo il suo prudente apprezzamento, funzionali anche a valutare e interpretare le prove raccolte nel giudizio nel pieno contraddittorio tra le parti”.
L’azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, c.c. ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra i creditori della società eterodiretta e la holding che eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest’ultima.
Nel caso dell’azione ex art. 2497 comma 3 c.c., il danno è quello cagionato dall’etero direzione all’integrità del patrimonio sociale e quindi, il dies a quo del termine prescrizionale, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel quale è divenuta palese, per i creditori, l’insufficienza patrimoniale. In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva l’eccezione la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
La cessione di azienda non necessariamente viene realizzata mediante un unico atto negoziale assoggettato a forma scritta. Può infatti accadere che le parti interessate, al fine di danneggiare i creditori, impedendo loro di potersi soddisfare sul patrimonio oggetto di cessione, e, in particolare, al fine di eludere le norme che regolano gli effetti della cessione di azienda, quali l’art. 2560 cc, in tema di responsabilità del cedente e del cessionario per i debiti dell’azienda anteriori al trasferimento, attuino la progressiva cessione di un’azienda attraverso singole operazioni le quali, pur formalmente distinte , siano tra loro collegate e preordinate alla graduale dismissione, da un soggetto ad un altro , dell’azienda tutta ovvero di uno o più rami dell’azienda stessa. (Marco Greggio e Carlotta Seghi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio
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