Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31744 - pubb. 26/07/2024
Liquidazione Controllata: il termine ex art. 271 CCII può essere chiesto anche dopo la prima udienza
Tribunale Terni, 05 Aprile 2024. Pres., est. Nastri.
Liquidazione Controllata – Iniziativa del creditore – Istanza di termine ex art. 271 CCII – Termine preclusivo rappresentato dalla prima udienza – Insussistenza
La domanda “in bianco” per l’accesso ad una procedura negoziale ex art. 271 CCII (nella specie, concordato minore) può essere presentata anche oltre la prima udienza del procedimento unitario instaurato da un creditore per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, non essendo applicabile alla fattispecie il termine decadenziale ex art. 40, comma 10, primo periodo, CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Contra, nel senso che il termine deve essere chiesto entro la prima udienza, a pena di decadenza, v. Tribunale di Parma 4 luglio 2024, est. Vernizzi, in questa Rivista.
Segnalazione del dr. Daniele Francia di Terni
Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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