Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31686 - pubb. 18/07/2024
Nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione
Cassazione civile, sez. III, 13 Giugno 2024, n. 16576. Pres. Travaglino. Est. Fiecconi.
Posizione del terzo pignorato - Rapporto con il creditore procedente - Esclusione - Conseguenze - Dichiarazione falsa o reticente - Responsabilità aquiliana - Sussistenza - Responsabilità contrattuale nei confronti del creditore del terzo - Esclusione
Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualità di parte di un rapporto sostanziale con il creditore procedente, sicché la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore. (massima ufficiale)
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