Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31667 - pubb. 16/07/2024

Il tribunale di Genova sull'applicazione del cram down nella c.d. ristrutturazione trasversale

Tribunale Genova, 17 Giugno 2024. Pres. Braccialini. Est. Tabacchi.


Concordato preventivo - Ristrutturazione trasversale - Cram down



Non può essere accolta la tesi secondo la quale il cram down fiscale e previdenziale servirebbe a realizzare i presupposti della c.d. ristrutturazione trasversale e, quindi, a consentire l'omologazione del concordato in continuità aziendale.


Le due ipotesi di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 112 CCII sono, infatti, chiaramente alternative fra loro e il caso della classe svantaggiata permette proprio di intervenire, in una ideale graduazione, quando la maggioranza non è raggiunta, fornendo una soluzione per detta ipotesi che permette di non dover ricorrere alla applicazione estensiva di uno strumento che trae le proprie origini nel contesto del concordato liquidatorio, tutto incentrato sul prevalere della maggioranza, laddove il concordato in continuità dovrebbe caratterizzarsi per l’unanimità delle classi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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