Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31613 - pubb. 06/07/2024

Accertamento tecnico preventivo, domanda di merito e di rimborso delle spese precedentemente sostenute

Cassazione civile, sez. III, 04 Giugno 2024, n. 15640. Pres. Frasca. Est. Iannello.


Accertamento tecnico preventivo - Accoglimento della domanda - Giudizio di merito - Domanda di merito e domanda di rimborso delle spese precedentemente sostenute - Proposizione cumulativa - Rilevanza ex art. 10, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento



Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. (massima ufficiale)




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