Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31584 - pubb. 02/07/2024

Caduta in un Centro Commerciale e responsabilità del proprietario e non del gestore

Tribunale Torre Annunziata, 05 Gennaio 2024. Est. Ambrosino.


Caduta in un Centro Commerciale – Responsabilità per custodia del proprietario e non del gestore – Termini per l’eccezione e per la produzione dei documenti



Per la caduta nel Centro Commerciale è responsabile la proprietà del Centro e non il gestore se l’attore non ha provato la custodia in capo a quest’ultimo.


La legittimazione ad causam (attiva\passiva) è l’individuazione dei soggetti che devono essere presenti affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito ed è condizione della decisione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e in mancanza l’azione è inammissibile (Cass. civ. sez. un., 16 febbraio 2016, n.2951).


La titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva\passiva) attiene invece al merito, non è rilevabile d’ufficio e va provata da parte attrice ex art. 2697 c.c., poiché rientra nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, mentre la sua mancanza va eccepita dal convenuto al momento della costituzione in giudizio (Cass. civ. sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321).


L’eccezione del convenuto, gestore del Centro Commerciale, della mancanza di custodia sul Centro Commerciale non configura un difetto di legittimazione passiva, sussistendo quest’ultima poiché l’attore nelle conclusioni ha erroneamente qualificato il gestore come proprietario del Centro, ma attiene alla mancata prova della titolarità della posizione giuridica soggettiva passiva da parte dell’attore, e quindi al merito e alla fondatezza del diritto fatto valere.


La carenza della titolarità della situazione giuridica soggettiva va dichiarata nella comparsa di costituzione e risposta e il gestore non è tenuto ad indicare chi sia l’effettivo custode, potendosi limitare a contestare la domanda. Il gestore può produrre i documenti comprovanti la effettiva custodia del Centro Commerciale in capo alla proprietà sino alla seconda memoria istruttoria. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Luca Rotondo


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