Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31573 - pubb. 11/06/2021
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Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 1968, n. 74. Pres. Scarpello. Est. Milano.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - PROPRIETÀ DEL DENARO TENUTO A DISPOSIZIONE DELL'ACCREDITATO
L'estremo della 'consegna', essenziale nel contratto di mutuo, può ritenersi sussistente anche quando il mutuante ponga, sia pure simbolicamente, il danaro o altre cose fungibili nella piena e libera disponibilità del mutuatario, che ne diventa proprietario. A tale effetto non può ravvisarsi tradizione simbolica di una somma di danaro nella semplice sua annotazione in un conto corrente bancario, in quanto con tale annotazione la proprietà del danaro permane pur sempre presso la banca e passa all'accreditato unicamente il potere di disporre del loro valore, con la conseguenza che l'accreditato, mentre ha il vantaggio di poter disporre del danaro come se fosse in sue mani, per la sicurezza che gli proviene dalla qualità dell'accreditante, non deve sopportare nessuno dei rischi che il passaggio della proprietà necessariamente comporta. (massima ufficiale)