Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31567 - pubb. 15/06/2022

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Cassazione civile, sez. I, 13 Dicembre 1969, n. 3956. Pres. Rossano. Est. Alibrandi.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - DENARO POSTO A DISPOSIZIONE DELL'ACCREDITATO - PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO BANCARIO - CONFIGURABILITÀ DI UN CONTRATTO DI MUTUO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - ESCLUSIONE



Nel contratto di apertura di credito bancario, la proprietà della somma messa a disposizione resta all' istituto bancario fino a quando l'accreditato non faccia uso del concessogli diritto di disporre del credito. La Mancanza di 'traditio' anche in Forma simbolica, della somma messa a disposizione al momento della stipulazione del contratto e la circostanza che fino all'effettiva utilizzazione della somma accreditata non decorrano interessi, escludono che in detto contratto possano ravvisarsi, ai fini della legge sull'imposta di registro, un mutuo con contestuale deposito presso l'istituto bancario della somma mutuata. (massima ufficiale)