Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31562 - pubb. 27/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 01 Marzo 1973, n. 565. Pres. Caporaso. Est. Falcone.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA



In tema di autonomia contrattuale, una volta accertato che le parti hanno dato norma ai loro reciproci rapporti per mezzo di un unico contratto nel quale hanno fatto confluire, con funzione strumentale, anche elementi di un contratto diverso da quello tipico prevalente, non può negarsi efficacia, sol perché contrastante con una norma (nella specie, dispositiva) pertinente alla regolamentazione legale di quest'ultimo (nella specie, apertura di credito), ad una clausola dalle parti stipulata, nell'Esercizio della loro privata autonomia, per regolare il negozio strumentale (nella specie, conto corrente bancario di corrispondenza). Invero, se la combinazione di distinti schemi negoziali dà luogo ad una convenzione unitaria, in connessione con l'unicità della funzione economico-sociale perseguita, ogni clausola di tale convenzione può essere adeguatamente apprezzata, nell'indagine ermeneutica cui il giudice deve procedere, soltanto se venga esaminata, quanto alla sua portata ed alla sua compatibilità con tutte le altre, nel contesto della complessiva disciplina che le parti, nei limiti e con l'efficacia delle manifestazioni di privata autonomia, hanno data al rapporto. (fattispecie riguardante un'apertura di credito utilizzabile in conto corrente, nella quale le parti avevano pattuito la reciproca facoltà di richiedere in ogni momento il pagamento immediato - senza quindi il preavviso previsto, per l'apertura di credito a tempo indeterminato, dall'art 1845, comma terzo, cod. civ. - di quanto dovuto in base alle risultanze del conto). (massima ufficiale)