Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31561 - pubb. 20/06/2020
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Cassazione civile, sez. I, 01 Marzo 1973, n. 565. Pres. Caporaso. Est. Falcone.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - DISCIPLINA CONVENZIONALE - EFFICACIA IMMEDIATA DEL RECESSO - LICEITÀ
L'art 1845, terzo comma, cod civ, concernente il recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato contiene un esplicito rinvio alla volontà delle parti a proposito della durata del preavviso, e in tale spazio lasciato alla privata autonomia non trova alcun ostacolo logico o giuridico la previsione dispositiva dell'esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e dell'operatività immediata del recesso comunicato alla controparte. (massima ufficiale)